Statuto "Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi"

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Statuto GVSC

Art. 01
E’ costituita l’associazione denominata “Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi” (in breve “G.V.S.C.”), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus); nata nel 1982 per iniziativa volontaria, con il patrocinio del Lions Club Verbania e la collaborazione degli Istruttori di sci alpinismo della sezione Verbano del Club Alpino Italiano.
Art. 02
Il “G.V.S.C.”, nello spirito di servizio del volontariato, ha la finalità di promuovere e diffondere l’insegnamento e la pratica dello sci a livello dilettantistico adattati a ciechi e ipovedenti ed organizza attività ricreative nell’ambito degli sports di montagna. L’attività del Gruppo è condotta come da specifico Regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo. La responsabilità tecnica dell’insegnamento dello sci e la preparazione tecnica degli Accompagnatori compete al Direttore tecnico delle singole discipline alpina e nordica, figura competente a cui viene assegnato tale ruolo dal Consiglio Direttivo. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative. Quanto precede seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.
Art. 03
Il “G.V.S.C.” ha sede presso il Servizio del Libro Parlato per i ciechi d’Italia del Lions Club Verbania in Verbania Via Rosmini n. 5. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 04
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che diverranno proprietà dell’Associazione stessa, dai fondi costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, contributi, donazioni e lasciti da chiunque disposti. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Art. 05
I partecipanti all’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci: sono le persone con handicap visivo, ciechi/ipovedenti, dotati delle necessarie attitudini a partecipare alle attività dell’Associazione nonché le persone vedenti, guide e accompagnatori, dotati delle necessarie capacità tecniche, che svolgono l’attività di Accompagnatori degli Sciatori Ciechi o Ipovedenti;
b) Amici / Sostenitori: sono le persone amiche dell’Associazione o parenti degli iscritti che provvedono al pagamento della quota annuale.

Agli Amici / Sostenitori è riservata la possibilità di partecipare alle attività del G.V.S.C., in subordine rispetto ai Soci, qualora vi sia un esubero di partecipanti alle singole attività in programma.

I Soci hanno diritto elettorale attivo e passivo e una serie di prerogative riconosciute nello Statuto:
I) partecipare ad ogni attività associativa;
II) partecipare al voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
III) partecipare al voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto.
Il tutto senza limitazione alcuna”.

Art. 06
L’ammissione dei Soci all’Associazione e la revoca avvengono per delibera del Consiglio Direttivo con le modalità previste nel Regolamento”.
Art. 07
I Soci che svolgano attività contraria agli scopi di cui al presente Statuto, o che tengano comportamenti in contrasto con gli interessi dell’Associazione, o che non rispettino le delibere degli organi dell’Associazione stessa, sono esclusi dal Sodalizio in forza di delibere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera anche sulla cessazione dell’appartenenza all’Associazione di quei Soci nei quali siano venuti meno i requisiti per una efficace loro attività a vantaggio dell’Associazione.
Art. 08
I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione le quote associative, così come determinate dal Consiglio Direttivo, nei termini e nei modi dalla stesso stabiliti e precisati nel Regolamento.
La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile. La quota associativa non è trasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa..
Art. 09
Gli organi funzionali dell’Associazione sono:
 l’Assemblea dei Soci
 il Consiglio Direttivo
 il Presidente
 i Direttori Tecnici delle discipline Alpina e Nordica
 i Revisori dei Conti
 il Tesoriere.

Art. 10
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee”.
Le delibere dell’Assemblea dei Soci, in conformità alla Legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci inclusi gli assenti e i dissenzienti.
Art. 11
L’Assemblea è convocata mediante “avviso di convocazione” attraverso idonei strumenti di comunicazione inclusi gli strumenti informatici con almeno un mese di anticipo. Con le stesse modalità deve esser garantita la comunicazione dei verbali relativi alle decisioni assunte dall’Assemblea, delle votazioni, del bilancio e dei rendiconti economici e finanziari approvati dall’Assemblea”.
Art. 12
L’Assemblea può esser convocata in forma ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea straordinaria è convocata in occasione di proposte di modifica dello Statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti e necessita di un quorum del 50% + 1 degli aventi diritto alla data della delibera in prima convocazione e del 30% in seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista solo per le delibere in forma straordinaria e non potrà esser tenuta se non dopo 24 ore dalla prima convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all’anno entro il mese di giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per ogni altra decisione che riguarda l’attività associativa. Ogni due anni l’Assemblea ordinaria è assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e non necessita di quorum costitutivi. L’Assemblea elegge i Membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti e approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. Sono ammessi all’Assemblea tutti i soci iscritti. È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. A ogni socio può esser conferita una sola delega.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario dell’Assemblea che redige e sottoscrive con il Presidente il verbale dell’Assemblea”.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dai Soci e dai 2 Direttori Tecnici delle discipline di sci alpino e nordico. Il Consiglio Direttivo designa il Presidente del GVSC, rappresentante legale dell’associazione e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 anni. Il Presidente resta in carica per 2 anni ed è succeduto dal Vice Presidente”.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo provvede all’organizzazione generale, alla promozione dell’attività, alla gestione economica e alla salvaguardia dell’etica e delle finalità del GVSC.
Al Consiglio Direttivo è conferito il compito di far osservare il Regolamento del GVSC (Art. 02) e di apportare al Regolamento le modifiche e gli aggiornamenti utili alle necessità associative. Ogni modifica o aggiornamento del Regolamento viene comunicata a tutti i soci attivi con idonei strumenti di comunicazione, inclusi gli strumenti informatici.
Il Consiglio Direttivo delega ai Consiglieri i diversi compiti organizzativi e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi”.
Art. 15
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vi sono prese a maggioranza di voti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da Vice Presidente.
Art. 16
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatti su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario”.
Art. 17
Il Consiglio dovrà redigere annualmente entro il mese di giugno, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente. L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile direttamente o indirettamente tra i Soci, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 18
La gestione dell’Associazione è controllata da 2 Revisori dei conti nominati per due anni dall’Assemblea ordinaria dei Soci: i Revisori dei conti sono rieleggibili.
Art. 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata al Servizio del Libro Parlato per Ciechi d’Italia del Lions Club Verbania o ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità o ad altre Onlus. La delibera di scioglimento dell’Associazione è di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
Art. 20
Gli esercizi sociali vanno dal 1 maggio al 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 21
In osservanza alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n° 1273 del 15 luglio 2004 l’Associazione è tenuta a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti di CIP.
Art. 22
I membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente
capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 23
“Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità dai Soci presenti all’Assemblea Straordinaria tenuta in Loc Segletta Aurano (VB) il giorno 28/05/2017 ed entra in vigore in pari data. Letto, approvato e sottoscritto.